ART. 1

L’Istituto Fisioterapico di Riabilitazione “ C:Franceschini “ Srl, con sede in Sabaudia (LT) località

Selvapiana “, è una Casa di Cura Privata accreditata specializzata nella Riabilitazione motoria e funzionale di pazienti neuromotulesi da qualsiasi etiologia.

ART. 2

La Casa di Cura è dotata di un solo raggruppamento articolato su quattro unità funzionali e dei se-guenti servizi:

SERVIZI GENERALI

  • Servizio di accettazione;
  • Servizio cucina;
  • Servizio mortuario;
  • Gestione farmaci e materiale sanitario;
  • Frigoemoteca.

SERVIZI DI DIAGNOSI E CURA

  • Diagnostica per immagini; radiologia diagnostica;
  • Angiografia digitale e angiografia con doppler;
  • Laboratorio generale di base;
  • FKT ivi inclusa la idroterapia;
  • Attività specialistiche per le seguenti branche (urologia, psichiatria, neurologia, cardiologia, ortopedia, angiologia e scienza dell’alimentazione).

Non svolge attività ambulatoriale esterna.

ART. 3

Il legale rappresentante della Casa di Cura è la Sig.ra Luigia De Giorgi, la quale si avvale della collaborazione delle Direzioni Sanitaria e Amministrativa per lo svolgimento delle attività istitutive.

ART. 4

IL Direttore Sanitario della Casa di Cura è il Dr. Raffaele Carnevale, che svolge le funzioni previste dalla legge vigente.

ART. 5

Il corpo sanitario dell’Istituto comprende :

  • Il Direttore Sanitario
  • Un medico responsabile area medica
  • Un medico responsabile area riabilitativa
  • Medici assistenti di Reparto
  • Un medico responsabile del servizio di radiologia
  • Un biologo responsabile del Laboratorio Analisi
  • Consulenti specialisti per le branche di Neurologia, Urologia, Cardiologia, Ortopedia, Psichiatria, Angiologia e Scienza dell’alimentazione

 

ART. 6

Le funzioni di vice Direttore Sanitario sono svolte da uno dei medici responsabili che sostituisce il Direttore Sanitario in caso di assenza o impedimento.

ART. 7

Rapporto di lavoro del personale medico – Il rapporto di lavoro del personale medico è regolato dal

C.C.N.L. per i medici dipendenti, a tempo pieno, nonché, nei casi consentiti, a rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa, ovvero dalle specifiche intese tra le parti.

L’orario di lavoro o le modalità di coordinamento del personale medico sono fissati dal C.C.N.L., Eventuali variazioni potranno essere effettuate dall’Amministrazione su richiesta dell’interessato ed in base a particolari esigenze organizzative della Casa di Cura, previo assenso del Direttore Sanitario.

I criteri per la formulazione dei turni e dell’orario, ovvero quelli per il coordinamento, saranno stabiliti dall’Amministrazione su proposta del Direttore Sanitario.

ART. 8

La Casa di Cura ha un servizio di guardia medica continuativo. Esso è svolto, di regola, dagli Assistenti e da medici di guardia. I turni di guardia sono fissati dal Direttore Sanitario con apposito ordine di servizio che deve essere esposto.

In caso di assenza del Direttore Sanitario e dei Medici Responsabili, il Medico di guardia ne svolge le funzioni e per i casi prescritti dalla legge, deve redigere i referti medici ed inviarli alle autorità competenti. Il medico di guardia è responsabile del ricovero degli ammalati e della loro destinazione alle unità funzionali.

ART. 9

La Casa di Cura dispone di 5 palestre di cui una destinata alla terapia occupazionale e di una vasca per idrochinesiterapia per i suoi compiti istituzionali.

Le palestre sono dirette dal Responsabile dell’area riabilitativa, specialista in Medicina fisica e riabilitazione e dispone di fisioterapisti, di massofisioterapisti , di una logopedista e di un ausiliario di palestra.

ART. 10

La Casa di Cura, per eventuali necessità trasfusionali, si avvale della collaborazione del servizio Immunoematologia e Trasfusione dell’Ospedale S.Maria Goretti di Latina.

Il medico incaricato della promozione dell’autotrasfusione e del buon uso del sangue e degli emo-derivati è il Medico Responsabile dell’area medica.

ART. 11

La Casa di Cura ha due capo-sala che sono alle dirette dipendenze del Medico Responsabile dell’area medica. Essi controllano e dirigono l’attività degli infermieri e degli operatori addetti all’assistenza nonché degli ausiliari socio-sanitari specializzati; sono responsabili del prelevamento del materiale di medicazione e di tutto il restante materiale; sorvegliano la qualità e la quantità del vitto per i ricoverati, in particolar modo le diete e ne organizzano la distribuzione; vigilano sulla pulizia, sull’illuminazione e sulla ventilazione dei locali; informano il Responsabile sull’attività del personale di assistenza e propongono eventuali modificazioni organizzative; vigilano che nessun degente esca dalla Casa di Cura se non regolarmente dimesso.

ART. 12

Il servizio di assistenza religiosa viene svolto dal Padre Cappellano della Parrocchia Nostra Signora di Fatima di Sabaudia, che assiste spiritualmente i ricoverati e celebra la S. Messa nella Cappella della Casa di Cura tutti i venerdì alle ore 16:30.

ART. 13

Allo scopo di venire incontro alle necessità dei ricoverati dal punto di vista dei rapporti con istituzioni esterne e con i familiari, questo Istituto ha in pianta organica un’Assistente Sociale.

ART. 14

Il personale non medico è diviso nelle categorie previste dai contratti di lavoro vigenti nel settore dell’Ospedalità Privata, in armonia con le leggi vigenti sia per mansioni, sia per rapporto numerico.

ART. 15

Il servizio di lavanderia è convenzionato con una lavanderia esterna autorizzata. La Casa di Cura provvede alla disinfezione e al lavaggio delle divise del personale.

ART. 16

Al paziente che fa domanda di ricovero, sono fornite le istruzioni vigenti al momento, per soddisfare la sua richiesta.

Al momento del ricovero il familiare più stretto dovrà sottoscrivere una dichiarazione con la quale si impegna a riprendere il proprio congiunto, una volta che i Sanitari dell’Istituto riterranno ultimato il ciclo riabilitativo.

ART. 17

La dimissione del degente avviene su proposta dal Medico responsabile della Riabilitazione.

Se la dimissione del degente avviene contro il parere dei sanitari, su richiesta del medesimo o del suo rappresentante legale, costoro, avvertiti dei pericoli nei quali l’infermo può incorrere, debbono rilasciare per iscritto dichiarazione della propria determinazione, che sollevi da ogni e qualsiasi responsabilità il Medico, la Direzione Sanitaria e l’Amministrazione della Casa di Cura.

Nel caso in cui la dimissione si renda necessaria per indisciplina dell’ammalato, vi provvede, usando dei suoi poteri discrezionali, il Direttore Sanitario.

ART. 18

La Direzione non risponde né degli oggetti né dei valori che non siano stati depositati.

ART. 19

L’orario delle visite è consentito dalle ore 16:00 alle ore 18:00 nei giorni feriali e festivi. Al di fuori di questo orario non è permesso agli estranei al ricovero l’ulteriore permanenza, fatta eccezione per coloro che ne sono stati specificatamente autorizzati dalla Direzione Sanitaria. I familiari potranno conferire con i Medici nei giorni feriali dalle ore 16:00 alle ore 17:00.

ART. 20

Il degente dovrà attenersi alle seguenti norme comportamentali:

  1. al mattino i ricoverati verranno alzati dal letto compatibilmente con le condizioni cliniche e le esigenze terapeutiche del reparto e della palestra;
  2. riposo notturno: entro le ore 22:00 tutti i degenti dovranno trovarsi a letto, compatibilmente con le esigenze organizzative del reparto. Gli apparecchi musicali, radio-televisivi, ecc. entro tale ora dovranno comunque cessare il loro funzionamento e ciò per non disturbare i degenti che desiderano riposare;
  3. è fatto assoluto divieto, previsto altresì da apposita legge dello Stato, di fumare nei reparti e nelle palestre. Tale divieto si estende a tutto il personale di ogni qualifica e ruolo;
  4. per motivi igienici è fatto divieto di gettare a terra, in qualsiasi luogo, materiale imbrattante ed è fatto obbligo di utilizzare gli appositi cestini porta rifiuti;
  5. è vietato l’uso di fornelli e macchine da caffè elettriche;
  6. è vietato imbrattare, in qualsiasi modo, le pareti, e di attirare cani e gatti fornendo loro del vitto.

 

ART. 21

Eventuali disservizi debbono essere segnalati esclusivamente alla Direzione dai malati e loro parenti o dal personale.

E’ fatto assoluto divieto ai familiari di interferire con il personale per quanto concerne l’assistenza nella sua globalità.

ART. 22

I pasti devono essere consumati nella sala da pranzo / soggiorno. E’ vietato portare cibi cucinati e bevande alcoliche ai pazienti.

ART. 23

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme vigenti nel settore della Sanità relativamente all’Ospedalità Privata.